(INSURANCE REVIEW, APRILE 2023)
I periti hanno abbracciato con facilità l’utilizzo di strumenti tecnologici ottenendo concreti vantaggi per la loro attività. C’è maggiore incertezza invece per le conseguenze di decisioni normative quali l’arbitro assicurativo, laddove questo potrebbe entrare in contrasto con la gestione dei sinistri property.
Dopo che per decenni l’attività del perito assicurativo è rimasta immutata, cristallizzando il professionista nel ruolo – ora rimpianto – di fiduciario in senso lato delle compagnie, negli ultimi anni ci sono stati, e sono tutt’ora in corso, cambiamenti che stanno avendo ripercussioni rilevanti nell’intera filiera liquidativa.
Ritengo che tali cambiamenti possano essere ricondotti a due filoni, in parte connessi tra loro: uno, che possiamo definire di carattere tecnologico, è conseguente all’evoluzione che la tecnologia sta portando in generale nella società moderna.
Il secondo, meno evidente perché tutt’ora in divenire, è inerente a modifiche normative che, a breve, potranno ripercuotersi con effetti incerti sul monto peritale / liquidativo.
Cercherò brevemente di analizzare questi due driver in relazione all’evoluzione della professione peritale, per comprendere cosa ci aspetta nel breve periodo, e come si possa oggi programmare l’attività di un ufficio peritale, a fronte della mancanza di certezze su costi, carichi di lavoro, ricavi.
Il primo aspetto, quello che per brevità qui chiamiamo tecnologico, è ormai già pienamente implementato negli studi peritali e sta cambiano l’approccio soprattutto per i sinistri di frequenza, ma non solo. Parlo dei sistemi di rilievo del danno da remoto (c.d. video perizia) che ormai è attuata su larga scala, tanto che è diventata, in alcuni casi, il modus operandi principale di grandi società peritali.
La tecnologia ci permette anche altre modalità alternative ai rilievi peritali tradizionali: i droni ad esempio sono oggi uno strumento molto diffuso tra i periti: permettono rilievi in quota in tutta sicurezza e questo – visti i tragici eventi che hanno colpito la categoria negli ultimi tempi – è un fatto senz’altro positivo. Il laser scanner consente poi misurazioni dirette ad alta velocità, restituendo nuvole di punti in 3D, con rilevamento tridimensionale dello scenario di un sinistro complesso.
Il lockdown ci ha poi lasciato un’abitudine a conferenze online, che permettono maggiore flessibilità per riunioni e contatti: oggi gli incontri interlocutori possono agevolmente essere tenuti da remoto, mantenendo inalterato il contenuto, ma rendendo più agevole condividere le agende ed evitare lunghe trasferte.
È inoltre in corso un’evoluzione tecnologica sul sistema di conferimento incarichi e restituzione delle perizie: le compagnie più avvedute stanno progettando o, almeno in un caso, hanno già realizzato, un tracciato informatico che permette ai gestionali degli uffici peritali di “dialogare” direttamente con i loro portali. È un’evoluzione che in prospettiva porterà le compagnie a disporre di big data che potranno essere utilizzati per implementare l’intelligenza artificiale nella liquidazione dei sinistri di massa. Se questa è la prospettiva futura, nel breve periodo lo scambio informatico tra la compagnia e l’ufficio peritale rende di fatto quest’ultimo il principale terminale dell’attività liquidativa.
A fronte di questa evoluzione tecnologica se ne prospetta un’altra, di carattere normativo, non meno rilevante, anzi potenzialmente portatrice di cambiamenti epocali per l’area claims. Due sono le evoluzioni normative a cui voglio brevemente accennare.
Della prima si è occupato l’Avv.to Carlo F. Galantini nel numero di gennaio/ febbraio di questa rivista. Si tratta della figura dell’Arbitro Assicurativo (acronimo Aas) di cui è imminente il varo, essendo già stata ufficializzata una bozza del decreto ministeriale attuativo.
E’ uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che inciderà, con effetti da ponderare attentamente, anche nell’attività dei loss adjusters. Secondo le intenzioni del legislatore, le decisioni dell’Arbitro, pur non avendo effetti obbligatori, saranno adottate dalle Compagnie che si uniformeranno ad esse, per un effetto di moral suasion conseguente anche, in un’opinione pubblica condizionata dai social, all’effetto mediatico negativo che potrebbe avere discostarsene.
A prima vista si potrebbe pensare che questo sia un’evoluzione positiva, una forma di difesa del consumatore. Sono però da valutare attentamente gli aspetti negativi che, per eterogenesi dei fini, potrebbero ripercuotersi proprio su coloro che in astratto la nuova Autorità vorrebbe tutelare.
L’Arbitro avrà competenza per quanto attiene al ramo danni, fino a 25.000,00 euro, con possibilità che le norme attuative del decreto innalzino tale limite. Le decisioni dell’Aas, saranno prese – senza alcuna attività istruttoria – da un collegio costituito da cinque membri di cui tre (tra cui il presidente) nominati dall’Ivass, e gli altri due rispettivamente dalle associazioni di categoria di assicuratori e intermediari, e dal Consiglio nazionale dei consumatori.
Le decisioni di questo collegio, impatteranno dunque anche su dispute che hanno ad oggetto sinistri del ramo danni property, i cui criteri liquidativi sono disciplinati nel contratto assicurativo. Le risoluzioni dell’Aas, prese in via equitativa, non potranno tuttavia essere accolte dalle Compagnie, dato che la loro applicazione, se in contrasto con le risultanze delle indagini peritali e del disposto contrattuale, potrebbe di fatto scardinare il rapporto sinallagmatico tra premio corrisposto e rischio trasferito all’assicuratore.
Il pericolo è dunque che queste decisioni determino, contrariamente all’intento, un incremento del contenzioso giudiziario per le polizze property, considerando che le stesse prevedono già un automatismo di risoluzione delle controversie molto efficace. Si tratta della clausola contrattuale compromissoria, per cui l’eventuale disaccordo è risolto da un collegio peritale costituito da tre membri, di cui il terzo, nominato dai due rappresentanti delle parti, determina una decisione a maggioranza.
Le decisioni della nuova Autorità potrebbero depotenziare ulteriormente questo meccanismo, già ridimensionato dal fatto che la decisione del collegio peritale non è oggi, contrariamente a quanto avveniva in passato, vincolante in riferimento alle cause del sinistro, ma unicamente per il quantum.
È interesse principale dei consumatori, oltre che dei periti assicurativi, e in generale degli stakeholder del comparto assicurativo, tutelare il meccanismo della c.d. perizia formale, disciplinata dal contratto, affinché l’applicazione della polizza non degeneri, per ogni contrapposta valutazione di interessi, in una lite giudiziale.
Infine un breve accenno al disegno di legge, d’iniziativa dei deputati Meloni e Morrone, approvato alla Camera dei deputati il 25 gennaio 2023 in materia di equo compenso. La legge, secondo quanto previsto all’Art. 1 definisce equo compenso << la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale ..>>.
La norma sarà applicabile anche per i soggetti non rappresentati da un ordine professionale, la cui attività è regolata dalla Legge 4/2013 sulle professioni non riconosciute.
Il varo di questa legge potrebbe avere un impatto rilevante, contribuendo in modo determinante all’evoluzione di una categoria, quella dei periti assicurativi, che da tempo reclama un riconoscimento proporzionato alla serietà, all’impegno e alle competenze che mette a disposizione della collettività.