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PUBBLICAZIONI

Interventi e newsletter su temi peritali per AIPAI e per lo Workshop "Sinistri Furto" organizzato dalla Confederazione Periti Uniti - Cineas

Piero Bera

LA COMPLESSA GESTIONE DI UN INDENNIZZO ASSICURATIVO

Il sempre più articolato scenario di mercato pone la necessità di un ulteriore sviluppo della figura del loss adjuster per garantirne la terzietà e la centralità nel processo liquidativo. Una posizione conquistata con l’autorevolezza della professione, da coltivare adesso con una formazione continua


👤 Autore: Piero Bera, consigliere di Aipai (Numero Review: 94 Pagina: 14)


Conclusa la perizia di un danno da evento atmosferico alla copertura di un capannone industriale, il perito dell’assicuratore e quello della ditta procedevano alla stesura del processo verbale con cui, rispondendo ai quesiti loro posti dalla clausola compromissoria contrattuale, davano conto alle parti dell’attività svolta e delle conclusioni a cui erano giunti in contraddittorio.

Poiché sulla polizza gravava un vincolo posto da un leasing immobiliare, l’effettiva erogazione dell’indennizzo era subordinata all’emissione del nulla osta da parte di tale ente.

Si tratta di un caso oggi molto frequente, vista la complessità con cui si definiscono gli scambi economici nella nostra epoca, che rende a volte difficile il rapporto tra la compagnia, i contraenti/assicurati e gli agenti. Infatti può essere burocraticamente complicato ottenere il documento di nulla osta, necessario anche per danni tutto sommato modesti; i lunghi tempi di attesa che ne derivano possono essere motivo di attrito tra le parti interessate. Tuttavia, l’assicuratore si trova in una posizione difficile. Da una parte, vorrebbe soddisfare l’aspettativa del contraente, ovvero di colui che materialmente gli versa il premio, di ottenere un immediato indennizzo, una volta conclusa la perizia, a fronte (a volte) di ripristini già ultimati. Dall’altra, la compagnia non può ignorare che l’immobile danneggiato rappresenta una garanzia per il creditore che ha posto il vincolo, che ha dunque diritto alla tutela, formale ma anche sostanziale, di questo diritto: secondo una parte della giurisprudenza, l’interpretazione funzionale non permette infatti di ritenere superata la clausola di vincolo senza un espresso consenso dell’ente vincolatario.


UN CASO MOLTO COMPLICATO

Nel caso citato il nulla osta dell’ente non perveniva alla compagnia la quale, dopo diversi mesi, avendo necessità di chiudere la posizione pendente, decideva, sentito il proprio perito e considerato che l’intervento di riparazione era stato ultimato, di procedere in ogni caso a liquidare il danno alla ditta contraente. Dopo qualche tempo, la società di leasing si rivolgeva alla compagnia chiedendo di ricevere l’indennizzo: era a conoscenza del sinistro e non aveva emesso il nulla osta al pagamento perché la locataria dell’immobile non aveva pagato le rate, e ora era fallita. Intendeva quindi il leasing recuperare la cifra indennizzabile in seguito all’evento dannoso.

La compagnia si trovava così in una spiacevole posizione, avendo effettuato il pagamento a favore del contraente senza il benestare dell’ente vincolatario. Questi intendeva azionare il principio giuridico espresso dal brocardo pretium succedit in locum rei, ossia il denaro subentra al posto del bene, che consente a chi ha posto l’ipoteca di trovare immediato soddisfacimento nella somma di denaro prevista dall’indennizzo assicurativo. All’originario rapporto ipotecario sulla cosa, si sostituisce dunque il rapporto indennitario con l’assicurazione. Nonostante questo, nessuna conseguenza è derivata alle parti coinvolte da questo caso, in quanto, oltre al principio sopra esposto, l’articolo 2742 del codice civile, che disciplina la surrogazione dell’indennità alla cosa, prevede che la surrogazione non trovi applicazione nel caso in cui l’indennizzo sia utilizzato interamente, come è avvenuto nel caso esposto, per la riparazione della cosa danneggiata: in questo modo, infatti, la garanzia ipotecaria è comunque conservata e l’interesse del creditore ipotecario tutelato.


UN LOSS ADJUSTER EVOLUTO

Il fatto appena narrato rappresenta un utile spunto per proporre alcune riflessioni di carattere generale in relazione al ruolo e all’attività affidata oggi al loss adjuster. È utile sottolineare quanto possano essere complessi i rapporti che derivano dalla gestione di un sinistro assicurativo.

Molteplici sono le conseguenze giuridiche che hanno fonte in un sinistro e che necessitano di competenze trasversali che entrano in gioco, tacitamente, anche in casi all’apparenza banali. Tacitamente, perché la strada può essere spianata da chi, non avendo la profondità culturale per comprendere gli aspetti più delicati, semplicemente ignora le complessità: in molti casi la situazione effettiva non emerge nell’immediato, salvo poi evidenziarsi in perniciose gestioni liquidative piuttosto che in contenziosi giudiziari. In questo, il loss adjuster evoluto, pur non avendo alcun incarico in merito a tale aspetto, può essere d’aiuto nell’orientare contraenti/assicurati e assicuratori. Aipai è stata fondata nel 1968 dai migliori rappresentanti del mondo peritale dell’epoca che, con lungimiranza, pur operando in un periodo nel quale ancora non si manifestavano i problemi che la categoria ha poi dovuto affrontare in seguito, hanno voluto mettere a fattor comune le proprie attitudini e competenze per dare corpo e voce a una categoria professionale che ancora non esisteva con questa declinazione. È passato molto tempo da allora e Aipai si è evoluta cercando di mantenere lo spirito dei soci fondatori: grandi persone che oltre alle competenze tecniche, potevano vantare un’integerrima attitudine a un’attività tanto delicata.


IL VALORE DELLA FORMAZIONE

Oggi è la formazione uno degli elementi principali che caratterizza Aipai, che rende viva e partecipe la vita associativa. La stratificazione di competenze permette a soggetti di estrazione eterogenea di definire, attraverso un linguaggio tecnico comune che è l’elemento che unisce e circoscrive la categoria, il perimetro di questa professione a tratti misconosciuta. È solo la professionalità che permette a un perito esperto di operare con indipendenza di giudizio nel rispetto degli interessi contrapposti che è chiamato a comporre con la sua prestazione. La terzietà e l’indipendenza del perito non sono, e non sono mai stati, un attributo astratto insito nel ruolo, ma la conseguenza di un’autorevolezza raggiunta grazie all’esperienza e alla competenza professionale. È su questa base che storicamente le compagnie si sono affidate a un perito definendolo, così si usava, loro fiduciario: la fiducia, dunque, come fondamento del rapporto tra perito e assicuratore.

Oggi la professione peritale sta evolvendo seguendo le esigenze delle compagnie, che intendono affrontare una sfida competitiva che si declina in ambiti nuovi rispetto all’attività tradizionale. In questo senso, anche l’investimento fiduciario nei confronti dei periti sta mutando: rispetto a un puro impegno di mezzi inerente alla corretta definizione di interessi contrapposti, oggi al perito è chiesto anche un impegno di risultato, che si declina e comporta una complessa attività organizzativa. Nulla di decisamente nuovo rispetto alle competenze necessarie alla formazione del loss adjuster italiano, mentre è nuovo, in alcuni casi, il loro ambito applicativo.

Alcuni vedono in questo mutamento dell’attività peritale una diminutio del ruolo tecnico del perito così come era stato declinato dai padri fondatori di Aipai. Questi erano però dotati di coraggio e spirito innovativo che li portava a guardare a ogni sfida come artefici del proprio destino professionale. Per questo avrebbero affrontato le sfide attuali come locomotori del cambiamento, e non come vagoni di un convoglio trainato da altri.




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